ALEXANDRA GRAZIOLI, DIRETTRICE, SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI LISBONA, OMPI
- L’Italia ha recentemente deciso di ratificare l’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle Denominazioni d’Origine e Indicazioni Geografiche. Quali sono i benefici concreti nel breve-medio periodo per i nostri prodotti agroalimentari di qualità?
Con la ratifica dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona, l’Italia raggiunge un traguardo importante per la protezione internazionale delle sue DOP e IGP, poiché questo trattato internazionale rafforza notevolmente la tutela delle denominazioni di prodotti italiani di qualità legata all’origine contro contraffazioni e usurpazioni a livello globale. Il Sistema di Lisbona nel suo complesso (Accordo di Lisbona e Atto di Ginevra) garantisce oggi, infatti, la protezione in 73 Paesi, così incrementando i 30 Paesi già presenti nell’Accordo di Lisbona del 1958 tramite il quale varie DOP e IGP italiane sono già protette.
Importante sottolineare come l’Atto di Ginevra sia uno strumento dinamico e in continua evoluzione: sono molteplici i Paesi – tra cui l’India, la Cina e il Brasile – che hanno manifestato interesse a entrare nel Sistema. Potenzialmente, quindi, le denominazioni italiane che saranno protette sotto l’Atto di Ginevra potranno beneficiare di una protezione sempre più ampia, con un livello di fatto equivalente a quello che esiste nell’Unione europea, includendo una protezione contro la genericità.
- Quali sono gli adempimenti che lo Stato membro dell’Accordo di Lisbona deve mettere in atto per “trasferire” le registrazioni di denominazioni di origine (DO) e indicazioni geografiche (IG) dall’Accordo di Lisbona all’Atto di Ginevra?
Abbiamo detto che la ratifica dell’Atto di Ginevra permette agli Stati membri dell’Accordo di Lisbona, nel caso specifico all’Italia, di estendere la validità delle registrazioni internazionali ottenute nel quadro dell’Accordo di Lisbona anche per l’Atto di Ginevra. Ma è una “estensione” che non è automatica in tutti i Paesi nuovi membri dell’Atto di Ginevra e richiede, pertanto, alcuni adempimenti da parte dell’Italia e dei produttori italiani.
Per prima cosa, a prescindere dal Paese in cui si vuole richiedere la protezione, è necessario procedere con l’aggiornamento delle registrazioni internazionali italiane vigenti sotto l’Accordo di Lisbona, con la finalità di garantire che i requisiti sostanziali rispettino quanto stabilito dall’Atto di Ginevra e che vi sia corrispondenza con quanto registrato a livello unionale. È importante avere in mente che la protezione ottenuta, nei Paesi già membri dell’Accordo di Lisbona, continua senza ulteriori adempimenti.
Differente invece per i Paesi che hanno aderito all’Atto di Ginevra, senza prima essere parte dall’Accordo di Lisbona: l‘estensione della registrazione internazionale va vista Paese per Paese, ma, in via generale, possiamo dire che per i nuovi Paesi a oggi membri dell’Atto di Ginevra – tranne la Svizzera e l’Oman – è previsto e necessario il pagamento di una tassa individuale (che deve essere corrisposta per poter avviare l’iter di richiesta di protezione) e l’aggiornamento di informazioni legate al legame causale tra qualità, caratteristiche e/o reputazione e l’origine geografica.
Si apre ora la riflessione – economica ma anche strategica – per il singolo soggetto titolare della denominazione di valutare modalità e tempistiche dell’estensione della protezione nei differenti Paesi dell’Atto di Ginevra, capendo se sia più opportuno chiedere una registrazione più ampia da subito, comprendendo anche quei Paesi dove attualmente non c’è export di prodotto o situazioni problematiche legate ai diritti di proprietà intellettuale.
- Restando in tema di Atto di Ginevra, quali sono gli strumenti e le iniziative che WIPO mette in campo per rendere più attrattivo il Sistema di Lisbona?
Attraverso attività di assistenza tecnica e formazione cerchiamo di far crescere nei Paesi interessati a diventare membri del Sistema di Lisbona e, in particolare, nei Paesi in sviluppo, la cultura delle indicazioni geografiche. Assistiamo tali Stati, secondo loro richiesta, a sviluppare una normativa per la protezione delle nascenti indicazioni geografiche e organizziamo seminari, formazioni, coaching per i produttori che non hanno ancora protetto la loro indicazione geografica o che hanno appena ottenuto la protezione, per spiegare le buone prassi di gestione collettiva, promozione e difesa dell’indicazione geografica.
Impegno continuo anche nel far conoscere il Sistema di Lisbona attraverso seminari per far comprendere ai produttori e ai Consorzi di tutela i vantaggi tangibili della registrazione internazionale, in termini di facilità di accesso, costi ridotti, alto livello di protezione e un vantaggio competitivo concreto sui mercati internazionali, in particolare quelli extra-UE per i produttori italiani. Importante in fine spiegare ai produttori come usare al meglio il Sistema una volta ottenuta la registrazione internazionale e come estendere tale protezione a nuovi Paesi membri.
Annualmente accogliamo i Paesi membri del OMPI, e di Lisbona in particolare, per favorire discussioni su come rendere il sistema ancora più facile ed efficace, in modo da essere sempre più vicino e rispondente ai bisogni dei produttori.
Ricordiamo che l’adesione di sempre più Paesi all’Atto di Ginevra ne aumenta l’attrattività globale, permettendo, negli effetti, con una sola domanda di proteggere il prodotto in un numero crescente di mercati internazionali.
L’Atto di Ginevra ha reso più semplice la protezione delle IG all’estero tramite una procedura di registrazione internazionale unica: sfruttare appieno questa procedura riduce i costi e i tempi burocratici rispetto alla registrazione singola in ogni Paese.
Approfitto infine per ricordare che la registrazione della denominazione – DOP o IGP – con il Sistema di Lisbona, a differenza del deposito dei marchi, non richiede successivi rinnovi e non è legato alla fornitura nel tempo delle prove d’uso nel mercato di riferimento in cui si è richiesta e ottenuta la protezione. Pertanto, è una protezione ampia e duratura e, direi, anche completa, perché è importante anche sottolineare che è solo con la protezione come denominazione di origine o indicazione geografica che si protegge e tutela il nome geografico, che spesso in molti Paesi non è condizione sufficiente per avere il carattere distintivo di un marchio.
- In conclusione, quali sono i compiti principali dell’ OMPI nel panorama internazionale?
L’OMPI – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale – è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si prefigge, attraverso la cooperazione tra gli Stati, di promuovere la protezione della proprietà intellettuale su scala mondiale.
Oltre alle indicazioni geografiche, l’OMPI si occupa di brevetti, marchi, design, diritti d’autore e diversi altri ambiti afferenti ai diritti di proprietà intellettuale.
Su tutti questi diritti, l’OMPI promuove il dialogo e l’interscambio di informazioni tra i Paesi membri (più di 190) per favorire un continuo sviluppo della proprietà intellettuale a livello mondiale, anche in ambiti nuovi e potenzialmente rilevanti come, ad esempio, l’intelligenza artificiale o la sostenibilità.
L’OMPI, inoltre, amministra numerosi trattati internazionali per la protezione di brevetti, marchi, design, indicazioni geografiche e diritti d’autore. L’OMPI gestisce anche in modo diretto sistemi internazionali di registrazione di questi diritti. L’Accordo di Lisbona sulle indicazioni geografiche e il sistema di Lisbona che ne risulta ne sono un esempio.
Infine, ma molto importante, presta continuativa assistenza tecnica ai Paesi membri (in primo luogo ai Paesi in sviluppo), alle autorità, alle imprese e agli individui, sempre con l’obiettivo di favorire il miglioramento dell’ecosistema necessario a proteggere e usare efficacemente la proprietà intellettuale per lo sviluppo sostenibile dei Paesi membri.