Approvato dal Senato il DDL n. 1519 di iniziativa governativa recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. Il provvedimento passa ora all’altro ramo del Parlamento.
Il relatore della riforma al Senato ha illustrato il testo che, alla luce delle modifiche introdotte in sede referente, nelle intenzioni del Governo mira a rafforzare la tutela del patrimonio agroalimentare intervenendo sia sulle sanzioni penali sia sul sistema dei controlli e della tracciabilità.
Il Titolo I riforma il codice penale introducendo un nuovo Capo dedicato ai delitti agroalimentari e nuovi reati.
Il primo reato è la frode alimentare per punire chi commercializza alimenti o bevande che, a sua conoscenza, non sono genuine o che provengano da luoghi diversi rispetto a quelli indicati. In questo caso è prevista la reclusione da due mesi a un anno.
Il secondo reato è il commercio di alimenti con segni mendaci per punire chi utilizza segni distintivi o indicazioni per indurre in errore il compratore sulla qualità o sulla quantità degli alimenti. Prevista la reclusione da 3 a 18 mesi.
In Commissione sono state apportate modifiche rilevanti: la riduzione delle pene per le condotte di lieve entità, la trasformazione dell’agropirateria da reato autonomo a circostanza aggravante, l’ampliamento delle aggravanti dell’articolo 517-octies e l’introduzione della pena accessoria della chiusura temporanea dello stabilimento nei casi più gravi o di recidiva.
Nel Titolo II, dedicato alle sanzioni amministrative, emergono le modifiche al d.lgs. 19 novembre 2004, n. 297, nell’ambito del quale, oltre a modifiche sul quantum sanzionatorio, sono state approvate modifiche all’articolo nei seguenti termini:
– il comma 3 dell’articolo 3 verrebbe sostituito dal seguente: “Salva l’applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei con- fronti della struttura di controllo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell’importo dovuto”;
– il comma 4 dell’articolo 4 verrebbe sostituito dal seguente: “Salva l’applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell’importo dovuto”;
– verrebbe inserito il comma 4-ter: “Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all’adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l’utilizzo della denominazione di origine protetta e dell’indicazione geografica protetta”.
Durante l’esame dell’articolato, è stato approvato l’emendamento del relatore 2.100, che permette di destinare i prodotti alimentari sequestrati ma ancora idonei al consumo alla distribuzione gratuita ai bisognosi, previa rimozione dei marchi illeciti o regolarizzazione.
Il testo, così approvato, ora viene trasmesso alla Camera dei Deputati.