30 Settembre 2026
GREEN CLAIMS: DAL 27 SETTEMBRE IN APPLICAZIONE LE NUOVE REGOLE SULLA COMUNICAZIONE AMBIENTALE
Il d.lgs. 30/2026 ridefinisce i criteri con cui gli operatori possono comunicare al pubblico le caratteristiche ambientali e sociali di prodotti e attività.
Il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2026 ed entrato in vigore il 24 marzo, recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, nota come direttiva ECGT (Empowering Consumers for the Green Transition). Il provvedimento modifica il Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) in materia di pratiche commerciali scorrette e di informazione ai consumatori. Le nuove disposizioni sono applicabili dal 27 settembre 2026.
L’intervento nasce dall’esigenza di rendere affidabili le informazioni di carattere ambientale che accompagnano l’offerta di beni e servizi. La sensibilità dei consumatori verso i temi della sostenibilità è cresciuta in modo significativo e le scelte di acquisto tengono conto in misura crescente di messaggi che richiamano l’impatto ambientale dei prodotti. Il legislatore unionale e quello nazionale hanno inteso definire regole uniformi che garantiscano la verificabilità di tali messaggi e la parità di condizioni tra gli operatori.
Il decreto recepisce in larga parte principi già emersi nella prassi applicativa dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e nelle pronunce del Giurì dell’autodisciplina pubblicitaria. Le novità principali consistono nella codificazione di definizioni puntuali e nell’introduzione di specifiche ipotesi di divieto assoluto.
La disciplina si applica a ogni comunicazione commerciale rivolta ai consumatori (rapporti B2C) che contenga riferimenti alle caratteristiche ambientali, e in parte anche sociali, di un prodotto, di un servizio o di un’attività. Sono interessati tutti i mezzi di comunicazione: etichette e confezioni, pubblicità, siti internet, social network, materiali promozionali, comunicati e iniziative di informazione al pubblico.
Il campo di applicazione riguarda le imprese che offrono beni e servizi e, più in generale, i soggetti che diffondono messaggi commerciali verso i consumatori, compresi gli organismi che svolgono attività di promozione e valorizzazione di settori e produzioni. La responsabilità per la correttezza del messaggio è riferita a chi lo diffonde.
Il decreto introduce nel Codice alcune definizioni che orientano la valutazione dei messaggi.
L’asserzione ambientale comprende qualsiasi messaggio o rappresentazione, anche grafica o simbolica, che affermi o suggerisca che un prodotto, un marchio o un’attività abbia un impatto positivo, neutro o ridotto sull’ambiente rispetto ad altri. Vi rientrano espressioni testuali, loghi, icone, immagini e schemi cromatici.
L’asserzione ambientale generica è quella formulata in termini non specificati nello stesso mezzo di comunicazione. Sono esempi «green», «ecologico», «rispettoso dell’ambiente», «amico della natura», «sostenibile».
Il marchio di sostenibilità è un marchio, un’etichetta o un logo volontario, pubblico o privato, che promuove un prodotto, un processo o un’impresa in relazione a caratteristiche ambientali o sociali. Il sistema di certificazione è lo schema che ne verifica e attesta il rispetto, con controllo di un soggetto terzo indipendente rispetto all’ideatore del sistema e all’impresa.
L’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali è il parametro di riferimento per l’impiego di asserzioni generiche. Ricorre quando le prestazioni risultano conformi a un regime ufficiale pertinente al claim e la sua sussistenza deve essere dimostrabile.
L’articolo 23 del Codice del consumo elenca le pratiche ritenute ingannevoli in ogni circostanza, senza necessità di accertare l’effettivo condizionamento della scelta del consumatore. Le principali ipotesi introdotte dal decreto sono le seguenti:
Marchi di sostenibilità privi di certificazione. È vietato esibire un marchio di sostenibilità che non sia basato su un sistema di certificazione verificato da terzi o che non sia stabilito da autorità pubbliche.
Asserzioni generiche prive di eccellenza riconosciuta. L’uso di claim generici è vietato quando non sia dimostrabile un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente al claim. La specificazione del contenuto dell’asserzione nello stesso mezzo di comunicazione incide sulla valutazione.
Riferimento dell’asserzione all’intero prodotto o all’intera attività. È scorretto riferire all’insieme un beneficio ambientale che riguarda soltanto un aspetto, come un componente, una fase del processo o una singola pratica.
Claim fondati sulla compensazione delle emissioni. Sono vietate le asserzioni secondo cui un prodotto avrebbe un impatto neutro, ridotto o positivo sul clima in virtù della compensazione delle emissioni di gas serra. Le formule «carbon neutral» o «climate neutral» basate su crediti di carbonio non sono più utilizzabili.
Requisiti imposti dalla legge presentati come elemento distintivo. È vietato presentare come caratteristica peculiare dell’offerta un requisito che la normativa impone a tutti i prodotti della categoria.
Le asserzioni relative a prestazioni ambientali future, come la riduzione delle emissioni entro una data determinata, sono ammesse a condizioni precise. Occorre che l’impegno sia chiaro, oggettivo, pubblico e verificabile e che sia inserito in un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili, tempi e risorse dedicate. Il piano è soggetto a verifica periodica da parte di un esperto indipendente, i cui esiti sono messi a disposizione dei consumatori.
La previsione risponde all’esigenza di evitare annunci privi di un percorso credibile e riconduce la comunicazione degli obiettivi di sostenibilità a un livello di documentazione paragonabile a quello richiesto per le dichiarazioni sulle prestazioni attuali.
Il considerando 3 della direttiva estende la nozione di sostenibilità anche al benessere degli animali e il Codice del consumo contempla, per l’effetto, anche gli “animali vivi”. Le asserzioni riferite a tali aspetti sono pertanto valutate secondo i medesimi criteri di correttezza, verificabilità e supporto documentale applicati ai claim di natura ambientale. Per i settori agroalimentari e zootecnici il tema assume particolare rilievo in ragione dei riferimenti a filiere e metodi di produzione.
La direttiva non prevede un regime transitorio generale per lo smaltimento delle scorte di prodotti e di imballaggi già realizzati alla data di applicazione. Le indicazioni delle autorità, in particolare il common understanding elaborato dalla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) e gli orientamenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, costituiscono il riferimento per l’individuazione delle soluzioni operative a cui sono stati chiamati, e lo sono tutt’ora, gli operatori.