6 March 2026

MASAF: CHIARIMENTI SULL’OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NOME DEL PRODUTTORE O DELL’OPERATORE NELL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DOP E IGP.

A esito della riunione tenutasi presso il MASAF con le Associazioni dei Consorzi e le Associazioni di categoria, la preposta Direzione Generale del MASAF – PQA e l’Ufficio PQA I hanno emanato la circolare n. 110473 del 06.03.2026 recante chiarimenti sull’obbligo di indicazione del nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agroalimentari DOP e IGP.

Ricordiamo che l’articolo 37, par. 5 del regolamento (UE) 2024/1143 prescrive che “Se i prodotti agricoli sono designati da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore o dell’operatore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. In tal caso, il nome dell’operatore è inteso come il nome dell’operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto”.

La circolare fornisce chiarimenti alla disposizione suddetta in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo, con riferimento alla quale ricordiamo che i prodotti commercializzati come IG ed
etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti. Sul tema dell’esaurimento delle scorte di etichette si veda oltre.

Di seguito sintetizziamo i temi rilevanti anche sulla scorta delle interlocuzioni tenute, anche nei momenti formativi organizzati da Salumitalia, con le preposte strutture del MASAF e della Commissione europea.

▪ CAMPO VISIVO DI INDICAZIONE DEL NOME DEL PRODUTTORE O DELL’OPERATORE
Si intendono per campo visivo, ai sensi dell’articolo 2, par. 2, lettera k) del regolamento (UE) n. 1169/2011, tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale. Ne discende che l’indicazione del nome del produttore o dell’operatore deve essere inserita nell’area dell’etichetta/imballaggio riportante la denominazione tutelata che può essere vista dalla stessa angolazione, senza la necessità di ruotare il prodotto. Per cui il nome del produttore o dell’operatore e la denominazione tutelata devono essere visibili almeno una volta da un unico punto di vista.

Non è prescritta, pertanto, la necessità di ripetere l’indicazione del nome del produttore o dell’operatore ogni volta che in etichetta viene riportata la denominazione tutelata.

Quanto alla collocazione in etichetta, non è prescritta la necessaria indicazione del nome del produttore o dell’operatore nel campo visivo principale, risultando sufficiente la presenza del nome del produttore o dell’operatore e della denominazione tutelata anche solo nella c.d. retro-etichetta o etichetta tecnica. Con riguardo a tale specifico aspetto, nell’adempimento dell’obbligo in questione, riteniamo debbano essere tenute in considerazione le eventuali prescrizioni presenti nei singoli disciplinari di produzione della DOP/IGP o, in generale, nelle regolamentazioni consortili in materia di etichettatura.

▪ NOZIONE DI PRODUTTORE
Per produttore deve intendersi il soggetto appartenente alla categoria di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e iscritto al sistema di controllo della DOP/IGP, vale a dire, per il comparto della salumeria tutelata, le imprese di lavorazione.
Qualora all’ottenimento del prodotto tutelato abbiano concorso più imprese di lavorazione, deve essere indicato anche solo uno tra i produttori oppure il produttore responsabile della fase di produzione in cui il prodotto acquisisce il suo carattere o le sue caratteristiche finali essenziali.

Per il rapporto con il marchio/logo aziendale si rinvia allo specifico paragrafo di cui oltre.

▪ NOZIONE DI OPERATORE
Per operatore si intende, ai sensi dell’articolo 37 par. 5, la persona fisica o giuridica responsabile della fase di produzione in cui il prodotto designato come DOP/IGP viene
ottenuto oppure la persona fisica o giuridica responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.
La circolare precisa che “l’operatore può svolgere attività di trasformazione sostanziale del prodotto (post-produzione) non necessariamente incluse nel disciplinare di produzione”. In tal contesto per “trasformazione sostanziale” si intende l’operazione che modifica in modo irreversibile lo stato fisico del prodotto designato da DOP o IGP. Il riferimento corre, pertanto, alle attività successive all’ottenimento delle caratteristiche distintive fondamentali del prodotto DOP/IGP, quali l’attività di affettamento, porzionamento, cubettatura. Anche tale specifico aspetto dovrà essere preventivamente coordinato, nell’applicazione concreta, con eventuali disposizioni dei disciplinari o di fonte consortile che dispongono specifiche prescrizioni in  materia.

Per il rapporto con il marchio/logo aziendale si rinvia allo specifico paragrafo di cui oltre.

▪ STAGIONATURA DEL PRODOTTO

La circolare precisa che, nel caso di prodotti stagionati, in cui la stagionatura/maturazione/affinamento rappresenta l’ultima fase di produzione della IG, come previsto dal singolo disciplinare di produzione, ai soli fini di etichettatura, lo stagionatore può essere considerato un produttore. Ciò vale anche nel caso in cui il periodo di stagionatura supera quello minimo previsto nel disciplinare (es. ipotesi in cui il disciplinare prevede una certificazione volontaria per periodi di stagionatura più lunghi, oltre il minimo).

  • AMBITO APPLICATIVO: PRODOTTI PREIMBALLATI E PRODOTTI SFUSI

L’obbligo di indicazione del nome del produttore o dell’operatore si applica ai prodotti preimballati e ai prodotti sfusi/non confezionati. Nell’ipotesi di prodotti sfusi l’informazione deve essere fornita con modalità a scelta del soggetto, quali, a esempio, un avviso in prossimità del prodotto o sul bordo dello scaffale.
L’obbligo di indicare il nome del produttore/operatore vige anche nell’ambito della commercializzazione dei prodotti IG a marchio del distributore.

  • MARCHIO COMMERCIALE/LOGO AZIENDALE

La circolare chiarisce che se il nome o la ragione sociale del produttore o dell’operatore contenuto nel marchio o nel logo aziendale corrisponde al nome del
produttore o dell’operatore del prodotto designato dalla DOP/IGP, il requisito è soddisfatto.
Il nome commerciale/di marca diverso dal nome/ragione sociale del produttore effettivo/operatore non soddisfa la condizione richiesta. Se, invece, il nome commerciale corrisponde alla ragione sociale del produttore o dell’operatore, il requisito è soddisfatto.

  • MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE (BOLLO CC) E INDIRIZZO DELLA SEDE DELLO STABILIMENTO

Dalla ratio della disposizione nonché dai principi alla base della circolare ministeriale, la presenza del marchio di identificazione (cd. Bollo CE) ex regolamento (CE) n. 853/2004 non assolve all’adempimento di cui all’articolo 37, par. 5.
La circolare ministeriale, inoltre, precisa che è sufficiente menzionare il nome del produttore o dell’operatore, senza che sia necessario indicare la sede dello stabilimento.

  • DECORRENZA DELL’OBBLIGO E SMALTIMENTO DELLE ETICHETTE

Come già ricordato in premessa, i prodotti commercializzati come IG ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo, fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Alla luce delle problematiche interpretative sulla disposizione di cui all’articolo 37, par. 5, come da richiesta delle Associazioni coinvolte, la circolare ministeriale consente lo smaltimento delle etichette già stampate prima del 14 maggio 2026 fino a esaurimento delle scorte e, comunque, per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dal 14 maggio, quindi fino al 14 agosto 2026, ma esclusivamente per i prodotti DOP/IGP circolanti sul territorio nazionale.

 

 

 

 

 

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