16 March 2026

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/1143 – PROCEDURE NAZIONALI DI REGISTRAZIONE, MODIFICA DEL DISCIPLINARE E CANCELLAZIONE IG E STG

Il regolamento (UE) 2024/1143 – come noto – ha introdotto un quadro unico, articolato e strutturato delle disposizioni in materia di indicazioni geografiche, seguito, dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 e dal regolamento delegato (UE) 2025/27 che ne hanno specificato molteplici aspetti di rilevanza per gli Stati membri, per i gruppi di produttori e per le aziende.

Da ultimo, importante approdo di attuazione nazionale della normativa sopra indicata si è determinato con l’emanazione del decreto 22 dicembre 2025 “Attuazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012”.

L’emanazione del decreto determina l’abrogazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 ottobre 2013 che, a sua volta, costituiva attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG.

Il nuovo decreto attua le disposizioni, con valenza nazionale, del nuovo regolamento sulle IG concernenti, in particolare, le procedure di registrazione, modifica dei disciplinari di produzione, cancellazione delle DOP e IGP dei prodotti agricoli.

Nel dettaglio, vengono aggiornate le procedure da seguire per:

  • la registrazione di un’Indicazione Geografica, mediante la previsione dei requisiti dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione, del contenuto della domanda (disciplinare, documento unico, documentazione di accompagnamento da redigere in conformità ai modelli previsti dal decreto stesso, relazione tecnica, relazione storica e relazione socio-economica), della regolazione delle fasi preliminari alla trasmissione della stessa alla Commissione europea (presentazione della domanda a MASAF e regione, parere regionale sulla domanda di registrazione, eventuale riunione per l’esame delle problematiche, esame da parte del MASAF, svolgimento della riunione di pubblico accertamento), della regolazione sulla pubblicazione dei documenti contenuti nella domanda di registrazione e sullo svolgimento dell’eventuale procedura di opposizione, nonché della protezione nazionale transitoria e della procedura nazionale di opposizione supplementare nella fase dell’Unione;
  • la modifica del disciplinare di un’Indicazione Geografica, mediante la presentazione della documentazione indicata dal decreto, sia per le modifiche dell’Unione ai sensi dell’articolo 21, sia per le modifiche ordinarie ai sensi dell’articolo 22, sia per le modifiche temporanee ai sensi dell’articolo 23; specifiche disposizioni vengono introdotte anche per regolare la relazione tra le modifiche dell’Unione e le modifiche ordinarie (valutazione, in caso di cumulo fra modifiche delle due tipologie, della sola richiesta di modifica unionale, salve le ipotesi di modifica ordinaria indissolubilmente legata alla modifica unionale) ai sensi dell’articolo 24.

Nel caso in cui una domanda di modifica sia presentata dal consorzio di tutela riconosciuto, la delibera assembleare deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti ai soci del consorzio aventi diritto a intervenire in assemblea. In tali ipotesi alla domanda di modifica deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal presidente dell’assemblea dei soci del consorzio che attesti il raggiungimento della maggioranza sopra indicata, redatta secondo il modello allegato al decreto.

La domanda di modifica dell’Unione deve contenere:

  • il disciplinare consolidato con le modifiche proposte
  • il documento unico aggiornato
  • la delibera assembleare
  • le relazioni tecnica/storica/socio-economica aggiornate alle modifiche proposte
  • la cartografia in caso di variazione della zona geografica ove non ci si riferisca a confini amministrativi
  • un quadro sinottico a due colonne contenente la versione vigente del disciplinare e la versione del disciplinare con le modifiche proposte in evidenza
  • la spiegazione del motivo per cui ciascuna modifica rientra nella definizione di modifica dell’Unione
  • le voci del disciplinare e del documento unico interessate dalle modifiche proposte con la descrizione sintetica ed esaustiva delle modifiche proposte e dei motivi che le rendono necessarie
  • le eventuali modifiche ordinarie indissolubilmente legate alla modifica dell’Unione conformemente all’articolo 6, par. 3, del regolamento delegato (UE) 2025/27.

Analoga documentazione, mutatis mutandis, è prescritta per la presentazione di una richiesta di modifica ordinaria. Ambedue le richieste di modifica dovranno essere presentate mediante formale domanda da redigere in conformità al modello previsto nell’allegato X/C del decreto.

Il decreto di approvazione della modifica ordinaria può contenere disposizioni su un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia dalla data della sua pubblicazione, come previsto dall’articolo 20, par. 6, del regolamento (UE) 2024/1143.

Stante la presentazione da parte di un consorzio di tutela riconosciuto, non è necessario allegare l’atto costitutivo, lo statuto e l’elenco dei soci consorziati.

La richiesta di modifica temporanea, ai sensi dell’articolo 23, deve essere presentata con la domanda redatta in conformità al modello di cui all’allegato XI/C del decreto. La richiesta dovrà contenere la spiegazione dei motivi per cui la modifica temporanea richiesta sia risultante dall’imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche oppure sia motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli o da significative turbative del mercato dovute a circostanze eccezionali, compresi eventi geopolitici, che incidono sull’approvvigionamento di materie prime. La domanda deve comprendere anche l’atto di natura legislativa, regolamentare o provvedimentale, adottata da un’autorità pubblica che impone le misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario oppure l’atto emanato dall’autorità competente concernente il riconoscimento ufficiale di calamità naturali, condizioni meteorologiche sfavorevoli o significative turbative del mercato dovute a circostanze eccezionali, compresi eventi geopolitici, che incidono sull’approvvigionamento di materie prime.

  • la cancellazione della registrazione di un’Indicazione Geografica, mediante la presentazione della documentazione indicata dal decreto dai soggetti legittimati.

Il decreto è attuativo del regolamento (UE) 2024/1143 anche in materia di individuazione dell’autorità competente responsabile dell’organizzazione dei controlli, rappresentata, nell’ordinamento italiano, dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, che, con specifico provvedimento autorizzativo, delega gli organismi di controllo a svolgere i compiti di verifica della conformità di un prodotto designato al corrispondente disciplinare ai sensi dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1143.

All’articolo 59 del decreto, in attuazione dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2024/1143, viene disciplinata la cosiddetta “Attestazione del rispetto del disciplinare”. In tal ottica, è prescritto che l’organismo di controllo delegato debba redigere e tenere aggiornato un apposito elenco degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi del disciplinare di un’Indicazione Geografica; su richiesta dell’operatore, l’organismo di controllo rende disponibile l’estratto dell’elenco suddetto in formato elettronico e su una pagina web alla quale l’operatore ha accesso e dalla quale può scaricarlo. L’organismo può redigere l’estratto secondo i modelli di cui all’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2025/26. L’operatore iscritto al sistema di controllo può mettere l’estratto dell’elenco a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere tale prova di conformità nell’ambito delle attività commerciali.

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano alle procedure per le quali la relativa domanda viene presentata al MASAF dopo il 31 marzo 2026. Per le procedure avviate anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto 14 ottobre 2013.

La novella normativa introduce, infine, un gruppo di lavoro, al fine di monitorare e uniformare l’attuazione del regolamento (UE) 2024/1143, di cui fanno parte anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome e al quale possono essere invitati a partecipare, in funzione degli argomenti trattati, anche i rappresentanti dei consorzi di tutela riconosciuti e delle loro associazioni e/o degli organismi di controllo.

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